Le eventuali perdite di gas metano nelle abitazioni sono riscontrabili immediatamente dal caratteristico “odore” del combustibile gassoso, infatti la Legge 1083 del 1971 impone l’odorizzazione dei combustibili che non abbiano di per se odori caratteristici mediante l’aggiunta di sostanze idonee in grado di rilevare la presenza di gas negli ambienti, ma anche all’aperto, in quantità pericolosa per esplosività e per tossicità.
In caso di presunta rilevazione fuga di gas e di perplessità, e auspicabile l’immediato intervento di un installatore abilitato (Idraulico) che in ausilio a idonee apparecchiature di rilevamento fughe di gas possa localizzare la perdita del combustibile.
E’ consigliabile, ad avvenuta rilevazione di fuga di gas in ambienti, areare immediatamente i locali ed evitare l’accensione di fiamme libere o apparecchiature elettriche.
In questo caso è possibile richiedere al nostro recapito telefonico di “Pronto intervento” 24 ore Tel. 035.249933 un sopralluogo di verifica da parte di nostro personale tecnico incaricato.
Tale affermazione si e’ consolidata negli anni tra le varie generazioni ma, vi assicuriamo che le aziende distributrici non rischiano eventuali introiti economici penalizzando la sicurezza dei propri clienti.
Inoltre eventuali presenze d’aria e o gas inerti non infiammabili, non sarebbero in grado di alimentare regolarmente nessun apparecchio funzionante a gas metano, compromettendo la continuità del servizio reso, costringendo la stessa azienda a perpetui interventi di reperibilità ed assistenza gratuita al cliente, limitando magari anche i potenziali incrementi d’utenza e di vendita.
Nel nostro Paese sono essenzialmente distribuiti gas appartenenti a tre famiglie:
- prima famiglia, gas manifatturato o di città che, quasi ovunque sono in sostituzione con i gas della seconda famiglia
- seconda famiglia, gas naturali (da noi si distribuisce il metano -CH4- che appartiene al gruppo H, cioè ad alto potere calorifico)
- terza famiglia, gas di petrolio liquefatto (GPL) comunemente distribuiti in bombole oppure in serbatoi, ed in limitate circostanze in modeste reti canalizzate.
Alcuni apparecchi possono essere idonei a più di una famiglia di gas, ma in ogni caso richiedono modifiche tecniche da effettuare da parte di personale specializzato ed autorizzato.
Al momento dell’acquisto accertatevi che l’apparecchio sia stato controllato e certificato da enti esterni al produttore e, da loro opportunamente marchiato.
La direttiva CEE 90/396 prescrive che gli apparecchi a gas siano conformi alle norme nazionali che a loro volta recepiscono le norme europee , dove su tali apparecchi deve essere apposta la marcatura “CE” che ne consente la vendita e l’impiego nei vari paesi dell’Unione Europea.
Il monossido di carbonio, detto anche “Killer silenzioso” costituisce la causa principale degli incidenti domestici proprio perché inodore, incolore,silenzioso ma pericolosamente tossico.
Le condizioni più frequenti per la formazione e relativa diffusione del monossido di carbonio sono fondamentalmente le seguenti:
- la combustione avviene in un locale insufficientemente aerato
- cattivo e/o erroneo funzionamento del sistema scarico fumi
- malfunzionamento dell’apparecchio per scarsa o nulla manutenzione
- manomissioni all’impianto da parte di personale non qualificato
Tale operazione più che altro è una buona abitudine a favore della Vostra incolumità, inoltre si rammenta l’esistenza di alcune normative di merito (L.10/91- L’ 46/90- D.P.R. 412/93- D.P.R. 551/99-) che impongono la manutenzione annuale di tali apparecchiature, da parte di personale abilitato e in possesso dei requisiti tecnico professionali attestati da un certificato rilasciato dalle Camere di Commercio e dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
Il prezzo del gas naturale, cioè del gas metano è determinato dalla somma delle seguenti componenti:
a)il costo relativo alla attività di distribuzione mediante la rete di metanodotti urbani;
b) il costo del trasporto nazionale e dello stoccaggio;
c) il costo della materia prima;
d) il costo relativo alla attività di vendita.
I criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas metano sono regolamentati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
le imposte e cioè: Imposta Erariale di consumo, Imposta Regionale ed I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto).
Le tariffe, per la parte costituita dal costo della materia prima, sono soggette a variazioni trimestrali rapportate all’andamento dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale, nonché al valore del gasolio del BTZ.
Le variazioni sono calcolate e determinate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che ne cura la sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
Le imposte vengono variate con provvedimenti degli Organismi Istituzionali preposti (Parlamento, Governo o Regioni) per l’Imposta di sua competenza.Dalle variazioni delle tariffe e delle Imposte viene puntualmente data notizia agli Utenti con appositi messaggi riportati nelle fatture.
Le tariffe sono codificate essenzialmente su due criteri:
a) Figure dell’utilizzatore del gas metano che può essere:
- un Privato che l’utilizza nella propria abitazione unifamiliare;
- un Impresa, un Professionista, un Ente che lo utilizzano nell’esercizio delle loro attività, oppure un condominio di unità immobiliare.
b) Utilizzo effettivo del gas effettuato da parte dei Privati nelle proprie abitazioni unifamiliari.Le tariffe attualmente previste sono le seguenti:
- Tariffa T1per l’utilizzo da parte di un Utente quale Privato nella propria abitazione unifamiliare per la cottura cibi e la produzione di acqua calda per usi igienici
- Tariffa T2per l’utilizzo da parte di un Utente quale Privato nella propria abitazione unifamiliare per la cottura cibi e la produzione di acqua calda per usi igienici;
- Tariffa T3per tutti gli altri usi diversi da quelli previsti per la Tariffa T1 e T2.
Le tariffe sono determinate sulla scorta di specifiche deliberazioni dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, la quale ne riscontra l’esattezza e la puntuale applicazione.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
Un’autorità indipendente è un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e ai propri procedimenti e regolamenti con elevato grado di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto all’esecutivo.
I poteri di regolazione settoriale fanno riferimento alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire l’interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.
Le quote fisse, quale componente della Tariffa e quindi del prezzo del gas, erano fino agli anni settanta denominate “Nolo contatore”.
Con la delibera n. 237/00, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione del gas, attività che comprende anche l’attività di misura e gestione del contatore.
Pertanto il noleggio del contatore è una componente della tariffa di distribuzione (che a sua volta è una componente del prezzo del gas).
Si, e’ vero.Gli usi del gas metano assoggettati a minore imposta di consumo sono i seguenti:
- Uso Industriale – Artigianale – Alberghiero – Ristorazione – Agricolo.
- Uso per impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti a scopo di lucro.
- Uso per impianti sportivi e/o nelle attività ricettive svolte da Istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Effettivamente la componente fiscale sul gas metano raggiunge anche punte del 50 per cento, del prezzo finale all’ utilizzatore Privato.
D’altronde anche le Imposte che gravano sul gasolio per riscaldamento, sul gasolio e sulle benzine per autotrazione superano abbondantemente il 50 % del costo finale, come avviene in quasi tutti gli altri Paesi Europei.Le imposte che gravano sul gas metano sono le seguenti:
1) IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO
Per l’applicazione dell’imposta sono previste due fasce geografiche, una comprendente i Comuni ubicati nella così detta “area del Mezzogiorno” e l’altra comprende tutti gli altri Comuni. In quest’ultima area l’imposta è più elevata. Nell’ambito di ognuna di dette aree, l’imposta è calcolata per tipologia di utilizzo.Si evidenziano qui di seguito le misure dell’imposta erariale di consumo vigenti nell’area geografica, escluso il Mezzogiorno, nella quale opera la Metano Nord S.p.A., in vigore dal 1° gennaio 2004:
METANO PER USI CIVILI
- per uso cottura cibi e produzione acqua calda di cui alla tariffa del gas T1
= €/mc.0,040000
- per uso riscaldamento individuale, di cui alla tariffa del gas T2:
fino a mc. 250 all’anno
= €/mc. 0,040000per quantitativi eccedenti i 250 mc. Anno
= €/mc.0,173200
- per altri usi civili
= €/mc. 0,173200
METANO PER USI INDUSTRIALI ed assimilati di cui è detto in altro punto
- aliquota di
= €/mc.0,012498
Le aliquote suddette potranno essere confermate oppure subire delle variazioni con provvedimenti degli Organismi Istituzionali preposti.
2) IMPOSTA REGIONALE
Le aliquote dell’Imposta Regionale, più compiutamente denominata Addizionale Regionale all’imposta di consumo sul gas metano, prevista dal Decreto Legislativo N.. 398 del 1991, tra un minimo di 10 lire ed un massimo di 50 lire al metro cubo, vengono stabilite dalle singole Regioni con propria legge.
La Regione Lombardia, nel cui territorio sono ubicati tutti i Comuni nei quali la Metano Nord S.p.A., esercita la distribuzione del gas metano, ha deliberato l’inesigibilità dell’Addizionale Regionale (Legge Regionale n. 27 del 19/12/2001).
3) I.V.A. – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
La base imponibile sulla quale viene calcolata l’I.V.A. è costituita dal prezzo del gas (tariffa proporzionale e quota fissa) e dagli ammontare dell’imposta erariale di consumo e dell’imposta regionale.Le aliquote dell’I.V.A. previste sono le seguenti:
a) aliquota del 10 % sui prelevamenti ai quali compete la Tariffa T1 e cioè cottura cibi e produzione acqua calda per usi igienici, come previsto al punto 127 bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. N.. 633/1972 e successive modificazioni;
b) aliquota del 10 % sui prelevamenti effettuati dalle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche ed editoriali, come previsto al punto 103 della tabella A, parte III allegata al D.P.R. Nr. 633/1972;
c) aliquota del 20% su tutti gli altri prelevamenti.
Liquidare l’I.V.A. anche sulle imposte di consumo (imposta erariale di consumo ed imposta Regionale) e quindi imposta su altre imposte, è esatto, anche se può apparire anomalo.
L’obbligazione di comprendere le imposte di consumo nella base imponibile da assoggettare ad I.V.A., è prevista dall’art. 13 del D.P.R. 26.10.1972, Nr. 633 (legge sull’I.V.A.) e successive modificazioni, il quale articolo prevede che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente“.
Le imposte di consumo sul gas metano sono dovute dalle imprese distributrici del gas, con diritto di rivalsa nei confronti degli Utenti utilizzatori del gas.
Il dettato del concorso delle imposte di consumo alla formazione della base imponibile I.V.A. e quindi il loro assoggettamento ad I.V.A., è stato ripetutamente ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni tra cui citiamo la Nr. 363270 del 16.11.1977 e la Nr. 350586 del 16.03.1982.
La norma è stata inoltre ribadita dall’art. 43, comma 1, del D.L. 30.08.1993, Nr. 331 convertito con la Legge 29.10.1993, Nr. 427.
La disciplina recata in materia di determinazione della base imponibile dell’I.V.A. dell’art. 13 del D.P.R. 633/1972, sopra evidenziata, è in linea con l’articolo 11 della Sesta Direttiva Comunitaria in materia di armonizzazione dell’I.V.A., Nr. 77/388/CEE del 17.05.1977, il quale dispone in modo specifico che: “nella base imponibile I.V.A. debbono essere comprese le imposte, i dazi, le tasse ed i prelievi“.
Dopo aver preso atto che le norme legislative vigenti prevedono una fiscalità (Imposta Erariale di Consumo, Imposta Regionale ed I.V.A.) più elevata per gli Utenti ai quali compete la Tariffa T2, rispetto a quelli cui compete la Tariffa T1, si rileva che alcuni Utenti che utilizzano il gas per il riscaldamento individuale e la cottura cibi e produzione di acqua calda per usi igienici, ai quali è attribuita la Tariffa T2, chiedono se è possibile ottenere per il periodo estivo l’applicazione della Tariffa T1, in considerazione del fatto che nel periodo estivo chiaramente il gas viene utilizzato per la sola cottura cibi e produzione dell’acqua calda.
La richiesta tende ovviamente a sopportare una fiscalità più attenuata nel periodo estivo, corrispondente a quella gravante sugli altri Utenti ai quali compete la Tariffa T1 per l’intero anno in quanto non utilizzano mai il gas per riscaldamento dalla propria abitazione.
Al riguardo, pur riconoscendo una certa logicità nel ragionamento di tali Utenti, si fa presente che per poter applicare la Tariffa T1 e conseguente fiscalità più attenuata nel periodo nel quale non si utilizza il riscaldamento dovrebbero essere emanate apposite disposizioni legislative in merito, in quanto il tipo di utenza (T2 oppure T1) basato sull’utilizzo del gas è unico e permanente nel corso dell’anno e non stagionale.
In tal senso si è espressa anche la Coste Costituzionale con sentenza Nr. 142 in data 1-6 aprile 1993, pubblicata nella G.U. 1ª serie speciale Nr. 16 del 14.04.1993, in merito alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice Conciliatore di Latina.
Con risoluzione del 29/04/2003 n. 97, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il gas metano utilizzato per usi domestici promiscui è soggetto all’aliquota I.V.A. ordinaria.
Il metano è sempre disponibile,perché è distribuito dall’azienda costantemente tutto l’anno mediante la propria rete di metanodotti interrati, invisibili ma efficienti.
Non necessita di scorte da parte dell’utente e/o di fastidiosi serbatoi in giardino.
Il metano ha un potere calorifico garantito su scala nazionale da parte della SNAM.
A parità di calore fornito, il metano costa meno di altri combustibili, e le relative spese di manutenzione impianto interno sono inferiori.
Il metano, non produce anidride solforosa , polveri o altri residui pericolosi, dunque molto rispettoso dell’ambiente.
Il metano consumato non si paga in anticipo ma, successivamente ad avvenuto consumo, nonché dilazionato in diversi periodi annuali, permettendo all’utente di controllare i propri consumi con una semplice lettura del proprio contatore; L’eventuale trasformazione a gas metano del vostro impianto è la migliore opportunità per l’adeguamento dello stesso alle recenti normative di sicurezza emanate dagli organi istituzionali a favore della vostra salute e della qualità della vita.
Il distributore, che opera sul territorio in regime di monopolio legale (ottiene la concessione dall’ente locale), gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a fare per conto del cliente o del venditore tutte quelle operazioni che sono connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori ecc).
Il distributore può anche rifiutare l’allacciamento al cliente se il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non è in regola con le norme di sicurezza.
Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).
Il venditore acquista il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale.
Per far arrivare il gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale e regionale (reti di trasporto) e locali (le reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete e delle altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il venditore è colui che si proporrà al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipulerà il contratto per l’acquisto di gas.
Il venditore potrà anche tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.
Il cliente avrà rapporti prevalentemente con il venditore che è il soggetto con cui stipulerà il contratto per l’acquisto di gas e che effettuerà tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali ivi compresa l’emissione periodica delle bollette.
Tuttavia il cliente potrà eventualmente avvalersi della facoltà di contattare direttamente il distributore per le operazioni di sua competenza.
La richiesta di allacciamento potrà essere rivolta al venditore, che provvederà a inoltrarla al distributore.
La richiesta potrà anche essere rivolta direttamente al distributore nel caso in cui i due soggetti vogliano gestire separatamente il rapporto con il cliente, o nel caso in cui lo stesso cliente preferisca gestire i rapporti in maniera autonoma (ossia rivolgendosi direttamente al soggetto che gestisce l’operazione di allaccio).
Per quanto concerne i costi di allacciamento la situazione non viene modificata dall’avvento della liberalizzazione della vendita.
Infatti questi sono, come prima, stabiliti dal distributore in accordo con l’ente locale concedente, all’interno della convenzione o del contratto di servizio che i due soggetti sottoscrivono.
I costi di allacciamento possono pertanto differire da distributore a distributore, ma potranno anche essere differenti i costi che uno stesso distributore applica ai clienti finali di zone diverse.
Recarsi presso i nostri uffici di zona a Lei più comodo, (vedasi gli indirizzi e gli orari di apertura presenti nel sito Web sezioneSEDI)e successivamente il nostro personale incaricato Le potrà offrire tutta la necessaria assistenza per localizzare il punto di fornitura, formulare un preventivo economico, esaudire ogni Sua perplessità in ordine alla nuova fornitura.