Le principali voci che compongono il prezzo del gas sono relative a costi, tariffe e imposte:
- QUOTA DI VENDITA: costi della materia prima - costi del servizio di vendita
- TARIFFE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
- IMPOSTE
La QUOTA DI VENDITA comprende il costo per l'acquisto del gas all'ingrosso (costo della materia prima), per il trasporto, per lo stoccaggio e per tutte le altre attività legate alla vendita:
Componente a copertura dei costi di trasporto del gas naturale (QTI)
E' la componente che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas riconosce alla Società di Vendita a copertura del costo di trasporto del gas naturale sostenuto per il vettoriamento del gas sulla rete di trasporto nazionale e varia il 1° Ottobre di ogni anno in base a delibere dell'A.E.E.G.S.I.
Componente a copertura dei costi di stoccaggio del gas naturale (QS)
E' la componente che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas riconosce alla Società di Vendita a copertura del costo di stoccaggio del gas naturale e varia il 1° Aprile di ogni anno in base a delibere dell'A.E.E.G.S.I.
Corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (CCI)
E' la componente che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas riconosce alla Società di Vendita a copertura del costo d'acquisto del gas naturale e viene aggiornata ogni 3 mesi (1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre), con riferimento alle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi. Tale componente viene applicata ai clienti del cosiddetto “mercato tutelato” (o amministrato) ed è fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.S.I.).
La corrispondente componente, applicata ai clienti del cosiddetto “mercato libero”, è definita dall’operatore (come Metano Nord) scelto liberamente dal cliente e può avere una struttura a prezzo fisso oppure variabile.
Il cliente è libero di scegliere quale struttura meglio si addice al profilo di consumo della sua attività e può svincolarsi dalle tradizionali logiche di mercato, legate non solo alle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio (QVD)
E' la componente che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas riconosce alla Società di Vendita per la remunerazione dell'attività svolta e varia periodicamente in base a delibere dell'A.E.E.G.S.I.
Corrispettivo unitario variabile CFGUI istituito con la deliberazionedell’AEEG n. 39/08
In ottemperanza all’art. 2 gli esercenti l’attività di vendita al dettaglio del gas naturale devono versare il totale delle somme relative all’applicazione del CFGUI all’apposito fondo istituito presso la Cassa Conguaglio del settore Elettrico definito come Fondo Oneri Fornitore Grossista di Ultima Istanza, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre. Inoltre gli esercenti devono trasmettere alla Cassa entro il termine di ciascun bimestre i dati relativi agli importi fatturati oggetto dell’applicazione del corrispettivo unitario variabile CFGUI, con indicazione dei periodi e dei volumi a cui si riferisce la fatturazione. A decorrere dal 1° ottobre 2008, la Cassa trasmette trimestralmente all’Autorità un rapporto sulla gestione del fondo di cui al comma 2.1, fornendo elementi utili per la determinazione del livello di gettito raggiunto.